Consiglio direttivo e organi sociali
CLUB NAUTICO RICCIONE
PRESIDENTE
Sebastiano Masetti
Consigliere
Alberto Rosini
Segretario
Consigliere
Stefano Medas
Gestione Saviolina
Consigliere
Alberto Da Rin Spalletta
Responsabile Collaboratori Gestione Ormeggi e Manutenzioni
Consigliere
Federico Tentoni
Responsabile Scuola Vela
Consigliere
Andrea Coggi
Responsabile Infrastrutture
Presidenti del Club Nautico
DAL 1933 AD OGGI
Dott. Federico RICCIONI
(Padre di Raoul) dal 1933 al 1948
Sig. Aldo COLI
dal 1948 al 1949
Com.te Raffaele BURACCHIA
(già Ufficiale di M.M.) dal 1949 al 1951
Avv. Frangiotto PULLÈ
dal 1951 al 1954
Dott. Raoul RICCIONI
dal 1954 al 1983
Rag. Tonino BUSUOLI
dal 1983 al 1988
Rag. Ruggero DELLA ROSA
dal 1988 al 1990
Dott. Bruno BERNI
dal 1990 al 1994
Arch. Massimo FRANCHINI
dal 1994 al 2001
Avv. Fabio RONCI
dal 2001 al 2007
Ing. Arch. Fabio BERNI
dal 2007 al 2016
Dott. Stefano GIULIODORI
dal 2016 al 2017
Dott. Sebastiano MASETTI
dal 2017 (in carica)
Indice
TITOLO II
DELLA VITA ASSOCIATIVA
Articolo 6 – Soci – Domanda di ammissione Pag. 4
Articolo 7 — Quote associative Pag. 5
Articolo 8 — Diritti e doveri dei Soci Pag. 5
Articolo 9 — Criteri modalità di ammissione e quote associative Pag. 7
Articolo 10 – Decadenza dei Soci Pag. 8
Articolo 11 – Ospiti – Frequentatori della Sede Sociale Pag. 9
TITOLO III
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 12 – Organi sociali Pag. 9
Articolo 13 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea dei Soci Pag. 10
Articolo 14 – Partecipazione all’Assemblea Pag. 12
Articolo 15 – Assemblea Ordinaria Pag. 12
Articolo 16 – Assemblea Straordinaria Pag. 13
Articolo 17 – Validità assembleare Pag. 13
Articolo 18 – Audio/video Assemblee Pag. 14
Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo Pag. 15
Articolo 20 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente Pag. 16
Articolo 21 – Convocazione del Consiglio Direttivo Pag. 17
Articolo 22 – Compiti del Consiglio Direttivo Pag. 17
Articolo 23 – Il Presidente Pag. 18
Articolo 24 – Il Vice-Presidente Pag. 18
Articolo 25 – Il Segretario e il Tesoriere Pag. 18
Articolo 26 – Organo di Revisione Pag. 19
Articolo 27 – Collegio dei probiviri Pag. 19
Articolo 28 – Natura delle cariche sociali e obblighi di comunicazione Pag. 20
Statuto sociale
CLUB NAUTICO RICCIONE
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA
Articolo 1 – Denominazione e sede
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È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civ. e nel D.lgs. 36/2021, una Associazione denominata “CLUB NAUTICO RICCIONE Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Club Nautico Riccione A.S.D.” (d’ora in poi “Associazione”), attualmente priva di personalità giuridica ex art.36 del Codice civ., che si riserva di chiedere ai sensi dell’art.14 D.lgs. 39/2021, avente sede nel Comune di Riccione, al Viale D’Annunzio n. 4/A.
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La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
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Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
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Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
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L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D.lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
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L’Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.
Art. 2 – Colori ed emblema sociale
I colori sociali sono rappresentati nel guidone dell’Associazione, sono composti da una striscia orizzontale bianca in campo blu con una stella a cinque punte nello spazio superiore vicino all’asta, conformemente al modello depositato presso la sede dell’Associazione. Il guidone dovrà essere di stoffa ed inalberato sull’imbarcazione su un’asta amovibile.
Art. 3 – Oggetto
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L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, essa destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria ovvero all’incremento del proprio patrimonio.
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Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.8 D.lgs.36/2021 e successive modificazioni.
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L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
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L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lettera b) D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della vela, della motonautica e di ogni altro sport in genere che possa essere praticato in ambiente marino, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline, compresa l’organizzazione e la partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’organismo sportivo che l’ha riconosciuta a fini sportivi e affiliata. L’Associazione può inoltre istituire scuole vela e/o di motonautica sia estive che invernali, con finalità sportive.
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Nei limiti previsti dall’art. 9 D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività diverse secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
a) attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro ad uso esclusivo dei Soci, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, con diffusione e di ogni attività culturale e turistica;
b) la promozione di attività sportiva, ricreativa e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
c) la promozione di attività culturali connesse al mantenimento e alla diffusione delle tradizioni marinare storiche locali, quali ad esempio la gestione di imbarcazioni storiche e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi legati alla cultura del mare;
d) l’Associazione potrà svolgere attività sportive e di promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche collegate al mondo sportivo in genere;
e) l’Associazione potrà svolgere attività promo pubblicitarie, sponsorizzazioni, cessioni di diritti, indennità legate alla formazione di atleti, vendita di materiale sportivo, rimessaggio e ormeggio di imbarcazioni e natanti.
Tali attività diverse, vengono deliberate dall’organo amministrativo, nel rispetto di eventuali linee guida indicate all’Assemblea dei Soci.
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L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
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L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
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L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L’Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’Associazione si impegna ad accettare le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.
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L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 39/2021.
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L’Associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione, ove non l’abbia già fatto, nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
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Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive sopra indicate. L’Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L’Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport. Ai fini del perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici o privati, al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale. L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4 – Riconoscimento a fini sportivi
Per il riconoscimento a fini sportivi l’Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
Art. 5 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
TITOLO II
DELLA VITA ASSOCIATIVA
Articolo 6 – Soci – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano caratterizzate da irreprensibile condotta civile e sportiva. Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo. L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci.
2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti Autorità Sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all’Associazione, deve presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dalla segreteria, al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, la sottoscrizione di almeno due Soci Ordinari in qualità di presentatori. Il modulo dovrà contenere un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali, con espressa autorizzazione ad utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee, con espressa dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
5. La qualifica di Socio è personale e si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione, è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione e non è trasmissibile per nessun motivo o titolo. Ai Soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limite temporale.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi alla domanda di ammissione, potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili o rivalutabili, né restituibili agli associati.
9. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
10. L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a Socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una eventuale quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta dall’Associazione.
Articolo 7 — Quote associative
L’Assemblea dei Soci può deliberare una quota d’ingresso che il Socio dovrà versare al momento della sua ammissione. L’Assemblea inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative, proposta dal Consiglio Direttivo. Le quota associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai Soci, né rivalutate o trasferite a terzi.
Articolo 8 — Diritti e doveri dei Soci
1. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Sono Soci le persone la cui domanda di Associazione è accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
2. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea, mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, ai sensi del precedente art. 6.9. Il diritto all’elettorato passivo sarà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. L’Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i Soci, anche ai fini del diritto di voto in Assemblea e della elettività delle cariche sociali, anche qualora venissero istituite categorie diverse con qualifiche particolari quali ad esempio: Socio fondatore, Socio ordinario, Socio sportivo, Socio onorario etc.
4. In particolare, i Soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale e del progetto di gestione a preventivo;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali, che si esercita facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo; la richiesta dovrà essere evasa entro 30 giorni.
5. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ratificati dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
6. L’Associazione dovrà tesserare alla Federazione Italiana Vela e alla Federazione Italiana Motonautica tutti i Soci che ne faranno richiesta.
7. Categoria di Soci: Allievi, Ordinari, Armatori e Onorari.
7.1 Allievi: tutti i giovani minori, come previsto dal punto 9 dell’art.6; il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Socio, qualora venga richiesto il passaggio al raggiungimento della maggiore età alla categoria di Socio Ordinario, di godere di un riconoscimento a valere sulla quota di “Buon ingresso”.
7.2 Ordinari: tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita dell’Associazione.
7.3 Armatori: Soci Ordinari assegnatari annualmente di specifici servizi, previsti statutariamente, e per i quali corrispondono un corrispettivo determinato. Le modalità di passaggio da Socio Ordinario ad Armatore saranno determinate nel Regolamento per l’assegnazione e gestione di posti barca.
7.4 Onorari: personalità, anche non Soci precedentemente, che per le loro attività sportive o specifiche benemerenze sono ritenute dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria; godono di tutti i diritti ma non sono tenuti a versare la quota sociale.
Articolo 9 — Criteri modalità di ammissione e quote associative
La richiesta di ammissione a Socio è fatta così come previsto dall’art.6 punto 4 del presente Statuto, con la sottoscrizione della richiesta, l’aspirante Socio dichiara:
a) di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione;
b) di non aver riportato condanne per delitto doloso;
c) di non aver in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione del candidato a Socio in armonia con i principi ed i contenuti del presente Statuto e delle deliberazioni assunte in proposito dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. In caso di accettazione della domanda, il richiedente è Socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di “buon ingresso” e la quota sociale. Le quote associative sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità. Le quote versate sono definitivamente acquisite dall’Associazione ed in nessun caso potranno essere restituite, nemmeno parzialmente. Le quote sociali, approvate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea, dovranno essere versate entro 30 giorni dalla data di comunicazione. In caso di mancato pagamento entro i termini, la segreteria, all’uopo incaricata dal Consiglio Direttivo, provvederà ad un primo sollecito di pagamento concedendo ulteriori 15 giorni. Trascorso inutilmente detto termine il Consiglio Direttivo invierà un nuovo e definitivo sollecito concedendo ulteriori 15 giorni, decorsi inutilmente i quali, il Socio moroso verrà considerato decaduto senza ulteriori avvisi. Il pagamento delle quote relative a servizi specifici (ormeggi, rimessaggi, ecc.) per le quali è previsto un corrispettivo a carico del Socio, dovrà avvenire, tassativamente, entro il termine massimo dei 30 giorni dalla data della comunicazione, trascorso tale termine il Socio inadempiente perderà il diritto acquisito di servizio specifico che verrà immediatamente attribuito ad altro Socio. Non sono ammessi Soci temporanei ed è pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione; le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi.
Tutti i Soci, così come definiti al precedente punto 7 dell’art. 8, hanno il diritto:
1. di esprimere il proprio voto in Assemblea. Ciascun Socio Allievo, Ordinario, Armatore e Onorario ha diritto ad un solo voto in sede di Assemblea che potrà esprimere personalmente o a mezzo di altro Socio, cui abbia conferito apposita delega scritta. Il singolo Socio non può essere portatore di più di una delega;
2. di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dalla Statuto e dal Regolamento, dei vantaggi che l’Associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate;
3. di tenere i natanti nello specchio acqueo messo a disposizione dall’Associazione, in base alla disponibilità di spazio e secondo il Regolamento;
4. di ricevere tutte le pubblicazioni dell’Associazione;
5. di inalberare il guidone sociale sulle imbarcazioni di loro proprietà. I Soci esteri dovranno battere sulle loro imbarcazioni anziché la bandiera Italiana, la bandiera dello Stato a cui appartengono.
6. di tenere sotto gli auspici dell’Associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo, letture e conferenze di argomento marinaro;
Non avranno diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea quei Soci che, come previsto al successivo art. 13:
a) non siano in regola con le quote associative (come definite al precedente art. 7);
b) ai quali sia stata irrogata la sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione;
c) siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte della FIV o della FIM.
Articolo 10 – Decadenza dei Soci
1. La qualifica di Socio si perde per recesso, per morosità dei versamenti delle quote sociali, per esclusione, per scioglimento dell’Associazione, per decesso.
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, ovvero per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto senza giustificato motivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione, l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, previa audizione dell’associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso al Collegio dei Probiviri.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione del Collegio dei Probiviri che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato, non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
7. L’esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Essa viene pronunciata contro un Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di esclusione viene assunto dal Consiglio Direttivo in prima istanza e, in eventuale seconda istanza, dal Collegio dei Probiviri. Il Socio escluso con provvedimento definitivo non può più essere riammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.
8. Lo scioglimento dell’Associazione secondo quanto previsto dall’art.37 del presente Statuto, definisce le modalità di cessazione dell’Associazione e la conseguente perdita della qualifica di Socio.
Art. 11 – Ospiti – Frequentatori della Sede Sociale
La sede sociale, oltre che dai Soci, può essere frequentata da ospiti, in conformità a quanto più dettagliatamente detto nel Regolamento. Valgono in ogni caso i seguenti principi:
a) tutti i tesserati della FIV e FIM, atleti, tecnici e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasioni di regate, manifestazioni o riunioni sportive. Essi hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal Regolamento;
b) i Soci Ordinari-Armatori possono presentare, al momento del tesseramento, non più di un ospite famigliare (coniuge, figlio minorenne ecc.) al quale è consentito frequentare, con continuità la sede sociale ed utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento;
c) i Soci Ordinari – Armatori possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnia del Socio ospitante. In occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o lezioni di scuola vela i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento;
d) i Soci Armatori possono richiedere al Consiglio Direttivo, la possibilità di accesso da parte di persone, non famigliari, con facoltà di utilizzo della propria imbarcazione e l’uso delle attrezzature sociali. In tale caso il Consiglio Direttivo, con l’approvazione dell’Assemblea, potrà determinare una quota aggiuntiva a carico del Socio Armatore che dovrà, per iscritto, comunicare la richiesta con specifica autorizzazione ad utilizzo di cose proprie indicando le generalità della persona autorizzata, ivi compresa la totale manleva dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare l’opportunità di tale concessione, che potrà essere revocata in ogni momento.
TITOLO III
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 12 – Organi sociali
1. L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale degli associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito;
e) Il Collegio dei Probiviri, qualora istituito.
Articolo 13 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità associative.
4. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
5. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.
7. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a mezzo di invio all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato ed affissa presso la sede dell’Associazione con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
9. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
12. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
16. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
17. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea, devono essere scritte e firmate da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
20. L’Assemblea dei Soci deve essere in ogni caso convocata quando:
a) venga inoltrata formale richiesta motivata al consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei Soci aventi diritto di voto ai sensi degli artt.9 e 13 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo, per iscritto, gli argomenti da porre all’ordine del giorno;
b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio Direttivo, in tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e l’Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
L’Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo Comune. L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione. L’avviso di convocazione, affisso presso la sede dell’Associazione, deve essere inviato ai Soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione, e comunicato almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea. I Soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale. Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta, ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere più anziano. L’Assemblea nomina un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, due scrutatori.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
21. Il verbale dell’Assemblea dovrà essere trasmesso ai Soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro Soci, al fine di garantire la massima diffusione.
Articolo 14 – Partecipazione all’Assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione da parte di FIV o FIM.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
Articolo 15 – Assemblea Ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità. Essa comunque deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro la fine del mese di giugno dell’anno successivo al quale si riferisce l’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e per l’esame ed approvazione del progetto di bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del progetto di bilancio preventivo approvato l’anno precedente;
3. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
a) nomina a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero ogni quattro anni, anche con le modalità previste all’art.13 del presente Statuto;
b) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il progetto di bilancio preventivo di esercizio, approva le quote sociali di qualsiasi natura e ratifica i contributi approvati dal Consiglio Direttivo;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sul diniego di ammissione del Socio eventualmente impugnate;
f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
g) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali;
h) delibera sull’ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.
Articolo 16 – Assemblea Straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria, essa delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica, adeguamento e adozione dello Statuto;
b) sulla devoluzione del suo patrimonio, sullo scioglimento dell’Associazione, come previsto ai sensi degli artt. 32 e 37 del presente Statuto;
c) sui diritti reali immobiliari;
d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto, per le cause previste all’art.20;
e) su tutti gli altri argomenti previsti dalla legge;
f) su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno il 15 per cento degli associati, i quali devono indicare l’argomento da porre all’ordine del giorno della riunione;
g) il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva alla richiesta, formulerà l’ordine del giorno e convocherà l’Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i sessanta giorni successivi. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci e l’Assemblea Straordinaria sarà tenuta in prima e seconda convocazione con le modalità stabilite dagli artt.13 e 17 del presente Statuto. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.
Articolo 17 – Validità Assembleare
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati. L’Assemblea ordinaria delibera validamente in prima e seconda convocazione, con il voto della maggioranza dei Soci presenti.
2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo degli associati. L’Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima e seconda convocazione, con il voto della maggioranza dei Soci presenti.
3. Le Assemblee saranno tenute in prima e seconda convocazione, con un intervallo non inferiore ad un’ora.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell’art. 21, comma 3, del Cod. civile.
5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in assenza o indisponibilità di quest’ultimo, l’Assemblea nomina un Presidente con voto palese (alzata di mano). L’Assemblea nomina altresì un Segretario e, ove occorra, il Collegio degli Scrutatori.
Non possono partecipare alle Assemblee e pertanto non potranno esprimere il proprio voto:
- i Soci non in regola con i pagamenti
- i Soci ai quali sia stata irrogata la sanzione definitiva in corso di esecuzione;
- i Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte della FIV e FIM.
Hanno pertanto diritto di intervenire alle Assemblee, tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.
Articolo 18 – Audio/video Assemblee
1. È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, ovvero del Consiglio Direttivo, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
– comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
– vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
– venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell’Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa. La durata del Consiglio Direttivo è di quattro anni.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. I membri del Consiglio Direttivo, scelti tra i Soci e in numero dispari, sono eletti ogni quattro anni, dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto. Ciascun Socio, in sede di elezione del Consiglio Direttivo dovrà indicare massimo 7 (sette) preferenze. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, a scrutinio segreto o con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere che formano il Consiglio di Presidenza, il quale delibera in casi di urgenza e sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile. È facoltà del Consiglio Direttivo, procedere ad altre nomine per particolari settori, istituendo apposite Commissioni, il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente, nell’ambito del Consiglio stesso. Gli incaricati e le Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo o esecutivo, restando al Consiglio Direttivo ogni responsabilità di deliberazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla FIV e alla FIM, in regola con il pagamento delle Quote Associative, che non ricoprano cariche sociali in altra società o Associazione sportiva dilettantistica nell’ambito della federazione medesima, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. I componenti degli organi statutari colpiti da provvedimenti disciplinari da parte della FIV o dalla FIM, in corso di esecuzione, non possono partecipare alle riunioni.
6. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
7. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
8. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.
9. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società, enti o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
10. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per non più di due mandati, anche se non consecutivi. Tale divieto opera anche nel caso in cui il mandato sia stato parzialmente eseguito per qualsiasi durata di tempo.
11. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, assegnati agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
12. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
13. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente art.17 dello Statuto.
14. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
15. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.
16. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
18. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 20 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente
1. Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente, oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione o motivo, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà all’integrazione per cooptazione dei primi candidati non eletti nella precedente votazione alla carica di consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 (sessanta) giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
Articolo 21 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l’anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
Articolo 22 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
b) indire le assemblee ordinarie dei Soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
c) determinare l’importo delle quote associative e di eventuali contributi, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea dei Soci;
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione, nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
h) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, in federazioni ed altri enti;
j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, i quali potranno impugnarli dinanzi al Collegio dei Probiviri;
m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Articolo 23 – Il Presidente
1. Il Presidente viene eletto ai sensi dell’art.19 punto 3. del presente Statuto.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile ai sensi dell’art.19 punto 10. del presente Statuto.
3. Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la Rappresentanza Legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
6. Il Presidente autentica i bilanci, gli attestati, i diplomi e gli altri documenti emessi dall’Associazione.
Articolo 24 – Il Vice-Presidente
1. Il Vice-Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo nelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 25 – Il Segretario e il Tesoriere
1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei Soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari corredato dalla relazione.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo 26 – Organo di Revisione
1. L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 (quattro) anni.
2. Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce annualmente per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Cod. civile.
Articolo 27 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, dura in carica quattro anni, nomina tra i componenti, il Presidente, e due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono essere contemporaneamente anche membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, delibera, in seconda istanza, entro trenta giorni dall’avvenuta notizia del ricorso, sui provvedimenti disciplinari comminati in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e dovranno essere prese a maggioranza del Collegio e comunicate per iscritto al Socio entro sessanta giorni dalla data del ricorso.
Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.
Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri anche non Soci.
Articolo 28 – Natura delle cariche sociali e obblighi di comunicazione
Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
La nomina e le variazioni degli Organi dell’Associazione, nonché ogni modifica statutaria, corredata dalla copia del verbale, devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affiliati ed al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione avvenuta.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 29 – Il rendiconto economico
1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario annuale è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione Assembleare annualmente.
3. Il bilancio consuntivo deve rendere, per mezzo della tenuta delle scritture contabili, le informazioni sulla complessiva situazione economico- finanziaria dell’Associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio annuale.
5. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art.20 punto 2. del presente Statuto.
Articolo 30 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 31 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti donazioni o legati;
b) dai contributi, erogazioni liberali degli associati o di terzi, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da proventi derivanti da manifestazioni sportive, dalle sponsorizzazioni e dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali versate dagli associati, ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L’Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali, per l’acquisto o il rinnovo degli impianti, delle attrezzature, dei beni mobili o immobili necessari all’Associazione, ovvero utilizzati esclusivamente nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
4. L’Associazione per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, può ricevere proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso l’attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, che dovrà comunque essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
6. Si applica l’art. 3, comma 2, del D.lgs. N.112 del 3 luglio 2017.
Articolo 32 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della Associazione.
TITOLO V
DEI LAVORATORI E VOLONTARI
Articolo 33 – Lavoratori e volontari
1. I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 e seguenti del D.lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili con le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D.lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’art. 37 del D.lgs. 36/2021.
4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi degli artt. 26 e 28 del D.lgs. 36/2021.
6. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, come previsto dall’art.29 del D.lgs. 36/2021.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
9. Le prestazioni sportive di volontariato, sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente, di cui il volontario è Socio, o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’Associazione che si avvale del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Articolo 34 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque in coerenza con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’Associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni – per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante dei tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.
Articolo 35 – Prestazioni di lavoro e volontari
L’Associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V – Capo I del D.lgs. 36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36 – Le Sezioni
1. L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L’Assemblea Straordinaria, con le modalità previste all’art.17 punto 2. Del presente Statuto, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
Articolo 37 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 17 punto 4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. La richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti dei Soci avente diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1 lettera h) D.lgs. 36/2021.
Articolo 38 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l’Associazione aderisce.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Organismo cui l’Associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rimini. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Riccione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.
Articolo 39 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 36/2021 e in subordine, le norme dello Statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e seguenti. del Cod. civile.
2. Le modifiche e le integrazioni apportate al presente Statuto, sostituiscono o annullano ogni altro precedente Statuto dell’Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.
3. Le modifiche e le integrazioni al presente Statuto, sono state approvate ed adottate con Verbale dell’Assemblea Straordinaria dell’Associazione, redatto in data 18 novembre 2023.